CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA

DI INTERNAL DEALING

adozione:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2022.

[Pagina lasciata volutamente in bianco]

INDICE

1.

Premessa ..........................................................................................................

4

2.

Definizioni .........................................................................................................

4

3.

Ambito di applicazione ........................................................................................

7

4. Obblighi di comunicazione dei soggetti rilevanti, degli azionisti rilevanti e delle

persone strettamente legate ................................................................................

7

5.

Divieto o limitazioni al compimento di operazioni rilevanti (black out period)..............

9

6.

Soggetto Preposto ............................................................................................

11

7.

Comunicazione alle persone rilevanti...................................................................

11

8.

Modifiche e integrazioni .....................................................................................

12

9.

Inosservanza degli obblighi ................................................................................

12

10.

Comunicazioni..................................................................................................

13

11.

Entrata in vigore del Codice ...............................................................................

13

3

1. PREMESSA

  1. Il presente Codice di Comportamento in materia di internal dealing (il "Codice di Comportamento", o il "Codice"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di
    Generalfinance S.p.A. (la "Società "), è stato adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, tempo per tempo applicabili, in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, a Consob e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come infra definite) effettuate dalle Persone Rilevanti (come infra definiti), dagli Azionisti Rilevanti (come infra definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come infra definite).
  2. L'osservanza delle regole previste nel Codice non esonera le Persone Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come infra definiti/e) dall'obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
  3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato qui attribuito a ciascuno di essi:

"Azioni": le azioni ordinarie emesse dalla Società ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Azionisti Rilevanti": chiunque (persona fisica o giuridica) detiene una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

"Collegio Sindacale": il collegio sindacale della Società.

"Consiglio di Amministrazione": il consiglio di amministrazione della Società.

"Controllo", "controllare" o "controllata": ha il significato di cui agli articoli 2359 del codice civile e 93 del TUF.

"MAR": il Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

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"Operazioni Rilevanti": indica, a seconda dei casi:

    1. le operazioni concernenti Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati compiute da, o per conto di, Persone Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate alle stesse, ivi incluse quelle previste dall'articolo 19, paragrafo 7, del MAR(1) e dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522(2);
  1. "Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì: a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1; b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità; c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
    1. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo".
  2. "Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
    1. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cu i all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito

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GeneralFinance S.p.A. published this content on 01 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 July 2022 12:43:06 UTC.