III PILASTRO

Informativa al pubblico

Indice

Premessa 2

Sezione 1 - Obiettivi e politiche di gestione del rischio (Art. 435 CRR) 8

Sezione 2 - Ambito di applicazione (Art. 436 CRR) 31

Sezione 3 - Fondi Propri (Art. 437 CRR) 37

Sezione 4 - Requisiti di capitale (art. 438 CRR) 49

Sezione 5 - Esposizione al rischio di controparte (Art. 439 CRR) 56

Sezione 6 - Riserve di Capitale (Art. 440 CRR) 61

Sezione 7 - Rettifiche di valore su crediti (Art. 442 CRR) 64

Sezione 8 - Attività non vincolate (Art. 443 CRR) 78

Sezione 9 - Uso delle ECAI (Art. 444 CRR) 81

Sezione 10 - Esposizione al rischio di mercato (Art. 445 CRR) 86

Sezione 11 - Rischio operativo (Art. 446 CRR) 89

Sezione 12 - Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio

di negoziazione (Art. 447 CRR) 93

Sezione 13 - Esposizione al rischio tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio

di negoziazione (Art. 448 CRR) 97

Sezione 14 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (Art. 449 CRR) 100

Sezione 15 - Politica di remunerazione (Art. 450 CRR) 101

Sezione 16 - Leva finanziaria (Art. 451 CRR) 118

Sezione 17 - Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (Art. 453 CRR) 124

Sezione 18 - Rischio di liquidità 126

Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 135

Attestazione conforme all'articolo 431 (3) CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013

e successivi aggiornamenti) sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto CRR 136

Premessa

Il 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore, nell'ordinamento dell'Unione Europea, gli accordi del Comitato di Ba- silea ("Basilea 3"), volti a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock, derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'infor-mativa delle banche stesse.

Ciò premesso, in ambito comunitario, i contenuti di "Basilea 3" sono stati recepiti con due distinti atti normativi: il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR) - Parte otto "Informativa da parte degli enti"

(artt. 431 - 455) e Parte dieci, Titolo I, Capo 3, "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui Fondi pro- pri" (art. 492) - che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);

la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (c.d. CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo pruden-ziale e le riserve patrimoniali addizionali.

La citata normativa europea è divenuta applicabile, nell'ordinamento nazionale, sulla base della Circolare della Banca d'Italia n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche", del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti, che attua quanto previsto dalla CRR e dalla CRD IV.

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) No 876/2019 (CRR2), l'EBA ha introdotto una serie di modifiche significative al framework normativo, applicabili dal 28 giugno 2021. Tali cambiamenti, riguardanti in particola- re la parte Otto della CRR, hanno come obiettivo quello di omogeneizzare l'informativa periodica da fornire al mercato.

Nel Regolamento di Esecuzione (UE) No 637/2021 sono state fornite agli operatori le istruzioni per il mapping tra le informazioni da pubblicare a partire dalla data riferimento del 30 giugno 2021 e quanto riportato nelle se- gnalazioni di vigilanza. Secondo quanto stabilito dal Regolamento CRR2, le banche pubblicano le informazioni richieste almeno su base annua; spetta agli stessi enti valutare la necessità di fornire con maggior frequenza le informazioni richieste, alla luce delle caratteristiche rilevanti dell'attività in essere e di elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. Le linee guida indicano un contenuto minimo coerente con la rilevanza dell'ente segna- lante, con particolare riferimento ai requisiti di capitale, composizione ed adeguatezza patrimoniale, leverage ratio, esposizione ai rischi e caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

È stato mantenuto l'approccio basato su tre "Pilastri. In particolare:

il Primo Pilastro definisce il sistema dei requisiti patrimoniali che le banche sono tenuti a rispettare per fron- teggiare i rischi tipici dell'attività bancaria: rischio di credito (che comprende anche il rischio di controparte), rischio di mercato e rischio operativo.

Tale aspetto è stato rafforzato introducendo una definizione di patrimonio di qualità più elevata e l'imposi- zione di riserve addizionali di conservazione del capitale, con l'inserimento di norme sulla gestione del rischio di liquidità, a breve (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e a lungo periodo (Net Stable Funding Ratio - NSFR) e con l'introduzione di un limite alla leva finanziaria;

il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di strategie, processi di controllo e strumenti per deter- minare, in aggiunta ai rischi di Primo Pilastro, l'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di Vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati, e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il Gruppo BFF presenta annualmente alla Banca d'Italia il "Resoconto ICAAP/ILAAP", quale autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali;

il Terzo Pilastro stabilisce specifici obblighi di pubblicazione periodica delle informazioni relative all'adegua- tezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identifica- zione, alla misurazione e alla gestione degli stessi. Anche tale aspetto è stato rivisto, introducendo maggiori requisiti di trasparenza e più dettagliate informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui il Gruppo Bancario calcola i ratio patrimoniali.

Sulla base dell'art. 433 della CRR, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio.

A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione di BFF Bank ha approvato una procedura dedicata, denominata "Procedura per l'Informativa al Pubblico (III Pilastro)".

La procedura prevede che l'Informativa al Pubblico debba essere:

approvata dal Consiglio di Amministrazione prima della sua diffusione;

pubblicata sul sito internetwww.bffgroup.com (Sezione Investor Relations) almeno una volta all'anno, entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio e, quindi, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Gruppo Bancario BFF Bank (di seguito anche "BFF Banking Group" o il Gruppo) è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei securities services e nei servizi di paga- mento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia e Portogallo attraverso BFF Bank, in Spagna trami- te BFF Finance Iberia S.A.U. ("BFF Finance Iberia") e in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia attraverso BFF Polska S.A. ("BFF Polska") e le sue consociate (cosiddetto "BFF Polska Group").

BFF Bank assolve l'obbligo d'informativa al pubblico per il BFF Banking Group e redige su base consolidata il pre- sente documento sulla base delle menzionate disposizioni normative. In linea con le previsioni della CRR.

Si evidenzia che:

  • le informazioni sui rischi cui il Gruppo è esposto, e sulle politiche di gestione e controllo degli stessi, sono riportate anche nella Parte E della Nota Integrativa del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

  • le informazioni relative ai Fondi propri e ai coefficienti di vigilanza bancaria, relativi al Gruppo, sono pubblica- te anche nella Parte F della Nota Integrativa del Bilancio consolidato 2021;

  • le informazioni sulla Governance sono riportate anche nella "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti

    Proprietari", pubblicata nella sezione "Governance" del sito internet del Gruppowww.bff.com;

  • le informazioni che riguardano le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo sono indicate anche nella "Relazione sulla Remunerazione", pubblicata nella sezione "Governance" del sito internet del Gruppo Bancario;

  • con riferimento a talune best practices identificate da EBA nel Report "on assessment of Institutions' Pillar 3

    Disclosure" (EBA/Rep/2020/09) e da Banca d'Italia nelle Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali (aprile 2022), l'informativa in termini di sostenibilità finanziaria e rischi ESG (rischi ambientali, sociali e di governance) è riportata, sulla base delle normative in vigore, nella sezione Sostenibilità pubblicata sul sito internet del Gruppowww.bff.com.

Si evidenzia che, a seguito dell'azzeramento della partecipazione di BFF Luxembourg S.à r.l. nella Banca avve- nuta nel corso del mese di febbraio 2021, la Banca d'Italia con comunicazione del 23 febbraio 2021 ha provve- duto alla cancellazione dall'albo dei gruppi bancari del Gruppo CRR con al vertice la holding lussemburghese con conseguente iscrizione del gruppo con a capo BFF Bank.

In data 1° marzo 2021, è stata finalizzata l'acquisizione di DEPObank, con la fusione per incorporazione in BFF Bank efficace a partire dal 5 marzo dello stesso anno.

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BFF Bank S.p.A. published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 15:26:02 UTC.