STATUTO TRAWELL CO S.p.A.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1

1.1.- La Società è denominata "TRAWELL CO S.P.A." ed è regolata dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2

2.1.- La Società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2.- La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie ed uffici, nonché di sopprimerli.

ARTICOLO 3

3.1.- La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Oggetto

ARTICOLO 4

4.1.- La Società ha ad oggetto le seguenti attività:

  1. la prestazione di servizi per la protezione, trasporto e movimentazione dei bagagli e delle merci;
  2. la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di articoli e accessori da viaggio di ogni genere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti per la sicurezza del viaggio, borse di ogni tipologia e dimensione, articoli di abbigliamento, pelletteria, prodotti di elettronica, prodotti alimentari, articoli di ogni tipologia per migliorare il comfort e la sicurezza dei viaggiatori;
  3. la produzione, la vendita e la locazione di macchinari ed impianti per la protezione, la movimentazione, la pesatura ed il deposito dei bagagli e delle merci, nonché le prestazioni di servizi e la vendita di prodotti ai viaggiatori;
  4. le prestazioni di servizi per la fornitura di informazioni ai viaggiatori sia direttamente che mediante la consultazione, dietro corrispettivo, di strumenti informatici e telematici automatizzati;
  5. la produzione ed il commercio in qualsiasi forma di materiale cinematografico ed audiovisivo;
  6. la fornitura di servizi di assistenza aeroportuale per il traffico di passeggeri e merci;
  7. l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero;
  8. la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulottes, campers e campeggi in relazione all'attività turistico/alberghiera;
  9. il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
  1. la vendita e la fornitura via internet ed a mezzo collegamento ad altre reti o servizi nazionali ed internazionali di comunicazione telematica, di servizi e prodotti per il viaggiatore e più in generale connessi a tutto ciò che costituisce complemento alla persona, al tempo libero, al viaggio, allo svago, siano o meno tali prodotti contraddistinti dal marchio Safe Bag; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet;
  2. il commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce" dei prodotti e servizi sopra indicati. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import - export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

TITOLO III

Capitale - Azioni - Obbligazioni - Offerte pubbliche di acquisto - Recesso

ARTICOLO 5

5.1.- Il capitale sociale è di Euro 11.959.961,87 (undicimilioni novecentocinquantanovemila novecentosessantuno virgola ottantasette) ed è diviso in n. 2.518.711 (due milioni cinquecentodiciottomilasettecentoundici) azioni ordinarie, prive di valore nominale.

5.2.- Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

5.3.- Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.

5.4.- L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, anche mediante emissione di warrant.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant,

le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su Euronext Growth Milan, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

5.5.- Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ha deliberato:

  1. di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 2.000.000,00, con esclusione di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile e da sottoscriversi entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;
  2. di emettere warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 2 (due) warrant ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del warrant;
  3. in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del Codice Civile, che

l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento.

5.6.- L'assemblea dei soci, con delibera adottata in data [30/31 maggio 2024], di cui a verbale in pari data a rogito del notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2445 del Codice Civile, di ridurre il capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 del Codice Civile, da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del (nuovo) capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. La delibera potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

ARTICOLO 6

6.1.- Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2.- La qualità di azionista costituisce, dì per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3.- II domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

6.4.- Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.5.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

6.6.- Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("Euronext Growth Milan"), e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan troveranno applicazione le disposizioni previste dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

6.7.- Le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

6.8.- Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione Euronext Growth Milan dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il Cambiamento Sostanziale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società.

6.9.- La mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.8 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione.

6.10.- Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7

7.1.- Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8

8.1.- A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

8.2.- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

8.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis,1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 9

9.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui

rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

9.2.- In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui la suddetta delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

9.3.- Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

9.4.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti - nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata - comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

ARTICOLO 10

10.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

10.2.- A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 11

11.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 11.2.

11.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

Assemblea

ARTICOLO 12

12.1.- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

12.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

12.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole240re", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi", "Il Giornale", "Il Messaggero" o "Il Tempo".

ARTICOLO 13

13.1.- I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 12.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

13.2.- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 14

14.1.- La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Growth Milan od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

14.2.- Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

14.3.- Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

14.4.- Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al

Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

ARTICOLO 15

15.1.- L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

15.2.- II presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 16

16.1.- Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

16.2.- Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 24.2, l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 16.4.

16.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l l'Euronext Growth Advisor della Società e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

16.5.- Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

16.6.- I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della

riunione.

16.7.- Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza

ARTICOLO 17

17.1.- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

17.2.- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

17.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

17.4.- Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista.

17.5.- Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo articolo 17.6 per il deposito della lista.

17.6.- Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea convocata per deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data

dell'assemblea.

17.7.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

17.8.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 17.9.- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

  1. dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
  2. dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo,

neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

17.10.- Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, sì procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

17.11.- Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 17.2 del presente Statuto.

17.12.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

17.13.- Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente Statuto.

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